abolizione dell’obbligo di bollatura e vidimazione dei libri giornale e inventari


 

CNN 10.05.2002, Studio n. 3804

Est. Ernesto Fabiani e Antonio Ruotolo

 

La L. 18.10.2001, n. 383  recante "Misure per il rilancio dell'economia", all’art. 8, ha disposto l’abrogazione dell’obbligo di bollatura di alcuni libri contabili obbligatori, intervenendo direttamente sul testo dell’art. 2215, c.c., , il quale risulta, oggi, del seguente tenore: "Modalità di tenuta delle scritture contabili.

 

I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

 

Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione".

 

Continua, invece a rimanere in vigore, ad esempio, l’obbligo di bollare i libri sociali (sia pure ai soli fini civilistici) ovvero, in base ad alcune disposizioni contenute in leggi speciali, altri registri come il libro delle autenticazioni delle girate azionarie previsto dal R.D. 29.03.1942, n. 239.

 

Il testo originario dell’art. 2215, che era rubricato come Libro giornale e libro degli inventari, così disponeva: "Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L’ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell’ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono".